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Art. 11 Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA) - Struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

Amministrazione cantonale
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Art. 11 OOGA · Struttura organizzativa dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato

1. La struttura organizzativa dei Dipartimenti in uffici e unità organizzative ad essi equiparate, nonché della Cancelleria dello Stato viene fissata dal Governo nell'appendice 1 alla presente ordinanza. L'ulteriore organizzazione viene stabilita dal direttore del Dipartimento rispettivamente dal cancelliere.

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