Art. 5 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Condizioni
Art. 5 OAlle · Condizioni
Un’organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se: a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi; b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti: 1. ogni allevatore, e 2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi; d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento; e. tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all’articolo 7; f. esegue esami funzionali secondo l’articolo 8; g. esegue stime dei valori genetici secondo l’articolo 9; h. esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l’articolo 10, se l’effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico; i. dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica; j. garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite; k. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute; l. nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza degli equini.
Un’organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un’ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un’organizzazione esistente.
Un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se: a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell’atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.