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Art. 5 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Condizioni

OAlle; Capitolo 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento
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Art. 5 OAlle · Condizioni

Un’organizzazione di allevamento per ogni razza o popolazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di equidi, bufali, conigli, volatili, camelidi del Nuovo Mondo e api mellifere è riconosciuta, su richiesta, se: a. è concepita quale organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi; b. ha personalità giuridica propria e sede in Svizzera; c. dispone di statuti giuridicamente validi secondo cui può diventare membro dell’organizzazione, alle condizioni previste dagli statuti: 1. ogni allevatore, e 2. ogni associazione di allevamento o consorzio di allevamento, se sono previsti membri collettivi; d. ha obiettivi chiari concernenti la selezione di almeno una razza o una popolazione zootecnica, documentati da un programma di allevamento; e. tiene un unico libro genealogico centrale con i dati delle razze o delle popolazioni zootecniche conforme alle esigenze di cui all’articolo 7; f. esegue esami funzionali secondo l’articolo 8; g. esegue stime dei valori genetici secondo l’articolo 9; h. esegue, invece della stima dei valori genetici, una valutazione genetica secondo l’articolo 10, se l’effettivo di una razza o di una popolazione zootecnica non è sufficiente e secondo i vigenti principi zootecnici una stima dei valori genetici non è sostenibile dal punto di vista scientifico; i. dispone di un effettivo di animali della razza o della popolazione zootecnica abbastanza importante per realizzare un programma di miglioramento o garantire la conservazione della razza o della popolazione zootecnica; j. garantisce un’esecuzione corretta a livello personale, tecnico, organizzativo e finanziario delle misure zootecniche e tiene una contabilità unica per le misure zootecniche di tutte le razze e popolazioni zootecniche gestite; k. esercita le attività zootecniche in maniera neutrale e conformemente alle norme internazionali generalmente riconosciute; l. nel caso gestisca un libro genealogico filiale, rispetta i principi stabiliti dall’organizzazione che tiene il libro genealogico sull’origine della razza degli equini.

Un’organizzazione non è riconosciuta come organizzazione di allevamento per una determinata razza se per la razza in questione vi sono già una o più organizzazioni riconosciute e il riconoscimento di un’ulteriore organizzazione potrebbe compromettere la conservazione di tale razza o il buon funzionamento del programma di allevamento di un’organizzazione esistente.

Un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se: a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell’atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

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Decisioni giudiziarie che applicano questa disposizione (3)

B-816/2010 (Art. 5 Abs. 1 TZV)
Horse Breeder's Subsidies Denied Due to Inadequate Breeding Value Estimation
Requirement that breeding value assessment must be carried out using scientifically and internationally recognized methods.
B-820/2010 (Art. 5 Abs. 1 TZV)
Agricultural Subsidies Appeal Denied Over Horse Breeding Value Method
Cited as the basis for the requirement that breeding value assessments must be conducted according to scientifically and internationally recognized methods.
LF240116 · zh (Art. 5 OE)
Rectification of Judgment as Substantive Alteration of Res Judicata
Not applicable, not a provision.