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Art. 20 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo
OAlle; Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche
Art. 20 OAlle · Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo
Il contributo per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.