Legislator Giurisprudenza & Legislazione
916.310 TZVOEOAlle CH

Art. 20 Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

OAlle; Capitolo 3: Contributi per misure zootecniche
Apri la fonte ufficiale Atto completo (52 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 20 OAlle · Contributi per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo

Il contributo per l’allevamento di camelidi del Nuovo Mondo per la tenuta del libro genealogico ammonta a 18 franchi per ogni animale iscritto nel libro genealogico.

← Art. 19 OAlle Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle) - Oggetto Art. 21 OAlle →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →