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Art. 4 Legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) - Valori indicativi per settore

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Art. 4 LOCli · Valori indicativi per settore

Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 3 nei settori indicati qui appresso le emissioni di gas serra in Svizzera vanno ridotte rispetto al 1990 almeno nella seguente misura: a. nel settore degli edifici: 1. entro il 2040, dell’82 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento; b. nel settore dei trasporti: 1. entro il 2040, del 57 per cento, 2. entro il 2050, del 100 per cento; c. nel settore dell’industria: 1. entro il 2040, del 50 per cento, 2. entro il 2050, del 90 per cento.

Dopo aver sentito le cerchie interessate e conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale può fissare valori indicativi applicabili ad altri settori nonché ai gas serra e alle emissioni generate da vettori energetici fossili. Tiene conto delle conoscenze scientifiche più recenti, della disponibilità di nuove tecnologie e degli sviluppi nell’Unione europea.

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