Art. 28 Legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (LPSt) - Uso illecito di segni pubblici
Art. 28 LPSt · Uso illecito di segni pubblici
È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente: a. appone su oggetti segni pubblici della Svizzera o esteri protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure immette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati; b. usa segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili; c. usa segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità; d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa; e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.
Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ...
È fatto salvo l’articolo 64 LPM .