Legislator Giurisprudenza & Legislazione
171.21 PRGLMAPLI CH

Art. 8a Legge federale del 18 marzo 1988 sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (LI) - Aiuto transitorio

LI
Apri la fonte ufficiale Atto completo (20 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8a LI · Aiuto transitorio

Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se: a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o b. si trova in stato di bisogno.

L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

← Art. 8 LI Legge federale del 18 marzo 1988 sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (LI) - Principio Art. 9 LI →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →