171.21
PRGLMAPLI
CH
Art. 8a Legge federale del 18 marzo 1988 sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (LI) - Aiuto transitorio
LI
Art. 8a LI · Aiuto transitorio
Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se: a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall’esercizio del mandato parlamentare; o b. si trova in stato di bisogno.
L’aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.
La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è competente per esaminare le domande.