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Art. 4 Ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 1999 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione (sull'archiviazione) - Altri documenti

sull'archiviazione; Capo secondo: Archiviazione e tutela dei documenti
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Art. 4 sull'archiviazione · Altri documenti

Gli atti amministrativi sono archiviati durevolmente nella misura in cui siano di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale per la storia e l’evoluzione del Tribunale federale o in generale.

Gli altri atti amministrativi vengono conservati in forma appropriata finché siano suscettibili di essere utilizzati ulteriormente. Rimangono riservate le disposizioni di legge speciali concernenti singole categorie di atti.

Le osservazioni chieste dal Tribunale federale sono conservate durevolmente.

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