Art. 3 Ordinanza del Tribunale federale del 27 settembre 1999 relativa all'applicazione della legge sull'archiviazione (sull'archiviazione) - Atti di un processo
Art. 3 sull'archiviazione · Atti di un processo
Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide quale istanza di ricorso, sono conservati durevolmente: a. gli allegati scritti; b. la sentenza impugnata; c. la corrispondenza intercorsa nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale federale; d. il rapporto; e. il progetto di sentenza; f. le opinioni relative alla causa espresse per iscritto dai membri e dal cancelliere (proposte e osservazioni figuranti sul foglio di circolazione o in documenti separati); g. i decreti e le decisioni; h. la sentenza; i. i documenti concernenti gli scambi di pareri;
Gli altri atti del processo vengono rinviati dopo la conclusione del procedimento a coloro che li hanno trasmessi.
Nei procedimenti in cui il Tribunale federale decide in prima istanza, tutti gli atti processuali sono conservati durevolmente, in quanto non siano rinviati alle parti.
Il presidente della corte, della camera o di altro collegio giudicante possono, in un caso concreto, aggiungere atti ulteriori al fascicolo.