Legislator Giurisprudenza & Legislazione
151.21 CH

Art. 8 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Gruppo di lavoro interdipartimentale

razzismo
Apri la fonte ufficiale Atto completo (14 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 8 razzismo · Gruppo di lavoro interdipartimentale

Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti: a. DFI; b. Dipartimento federale degli affari esteri; c. Dipartimento federale di giustizia e polizia; d. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e. Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca .

Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

← Art. 7 razzismo Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Oggetto Art. 9 razzismo →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →