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Art. 5 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Sussidi

razzismo
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Art. 5 razzismo · Sussidi

Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

I sussidi che si estendono oltre l’anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanzino i crediti necessari.

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