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Art. 3 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Compiti del Servizio per la lotta al razzismo

razzismo
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Art. 3 razzismo · Compiti del Servizio per la lotta al razzismo

Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell’interno (DFI), ha i compiti seguenti: a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell’antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale; b. coordina le sue attività con l’Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantonali; c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi; d. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti; e. coordina i progetti di terzi; f. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

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