Art. 2 Ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (razzismo) - Requisiti dei progetti
Art. 2 razzismo · Requisiti dei progetti
I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell’antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all’intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.
Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono: a. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili; b. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati; c. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo; d. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.