Legislator Giurisprudenza & Legislazione
271 VPOCPA CH-BL

Legge sulla procedura costituzionale e amministrativa (Legge sulla procedura amministrativa, VPO) (Verwaltungsprozessordnung, VPO) - Ambito di applicazione, Composizione del tribunale (VPO)

80 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Campagna
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Indice delle disposizioni (80)

§ 1 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 2 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 3 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 4 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 5 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 6 Regolamento del Processo Amministrativo, RPA § 7 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 7a Codice del Processo Amministrativo, CPA § 8 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 9 Codice di Procedura Amministrativa, VPO § 10 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 11 Codice del processo amministrativo, CPA § 12 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 13 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Circolazione degli Atti e Data dell'Udienza § 14 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 15 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 16 Codice del processo amministrativo, CPA § 17 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 18 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 19 Regolamento del processo amministrativo, RPA - Annuncio della sentenza § 20 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Costi del Procedimento § 21 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 22 Codice di Procedura Amministrativa, VPO § 23 Codice del processo amministrativo, CPA § 24 Legge sul Processo Amministrativo, LPA § 25 Codice del processo amministrativo, CPA § 26 Ordinamento del Processo Amministrativo, OPA § 27 Codice del processo amministrativo, CPA § 28 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 29 Codice del processo amministrativo, CPA § 30 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 31 Codice del processo amministrativo, CPA § 32 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 33 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 34 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Termine per il Ricorso § 35 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 36 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 37 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Ammissibilità e Portata della Valutazione § 38 Codice di procedura amministrativa, CPA § 39 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 40 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Effetto della Presentazione del Ricorso § 41 Codice del Processo Amministrativo, CPA - Ricorso § 42 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 43 Codice del processo amministrativo, CPA § 44 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 45 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 46 Codice del processo amministrativo, CPA - Questioni preliminari § 47 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 48 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 49 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 50 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 51 Codice del processo amministrativo, CPA § 52 Codice di Procedura Amministrativa, CPA - Comunicazione delle Richieste § 53 Codice del processo amministrativo, CPA § 54 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 55 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 57 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 57a Codice del Processo Amministrativo, CPA § 57b Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 58 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 59 Codice del processo amministrativo, CPA § 60 Codice del Processo Amministrativo, CPA - Composizione § 61 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 62 Codice del processo amministrativo, CPA § 63 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 65 Codice di Procedura Amministrativa, VPO § 66 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 67 Ordinamento del Processo Amministrativo, OPA § 68 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 69 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 70 Ordinamento Processuale Amministrativo, OPA § 71 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 72 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 73 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 74 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 75 Legge sul Processo Amministrativo, VPO § 76 Codice di Procedura Amministrativa, CPA § 77 Codice del Procedimento Amministrativo, CPA § 78 Codice del Processo Amministrativo, CPA § 79 Codice del processo amministrativo, CPA

Testo normativo (80 Articoli)

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Questa legge disciplina il procedimento davanti al Tribunale cantonale in materia costituzionale, amministrativa e di previdenza sociale.

2. Il Tribunale cantonale si riunisce come Tribunale costituzionale e amministrativo in formazione di cinque membri e come Tribunale delle assicurazioni in formazione di tre membri.

3. La persona che presiede decide in caso di

a. Ritiro del ricorso o della domanda;

b. Riconoscimento del ricorso o della domanda;

c. * Richieste concordi delle parti o sopravvenuta mancanza di oggetto;

d. Mancata osservanza di un'ordinanza secondo § 5 comma 3 o § 20 comma 5 di questa legge;

e. * Evidente mancanza di una condizione per entrare nel merito, mezzi di ricorso palesemente infondati o palesemente fondati;

f. Ricorsi contro ordinanze intermedie ai sensi del § 43 comma 2bis di questa legge;

g. Ricorsi contro ordinanze impugnabili autonomamente che guidano il processo e il procedimento ai sensi dell'art. 52 comma 1 della Legge Federale sulla Parte Generale del Diritto delle Assicurazioni Sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000;

h. * Controversie nel procedimento ai sensi dell'art. 281 comma 3 del Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC) del 19 dicembre 2008.

4. Il Tribunale cantonale può decidere nei casi chiari all'unanimità mediante procedura circolare.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Le disposizioni generali del procedimento (§§ 2-24) si applicano ai procedimenti in materia costituzionale, amministrativa e di sicurezza sociale, a meno che la legge preveda una regolamentazione differente per questi specifici rami procedurali.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Sono considerate parti

a. la persona che presenta ricorso o agisce in giudizio;

b. l'istanza inferiore o la persona convenuta;

c. * altre persone, organizzazioni o autorità i cui interessi meritevoli di protezione sono coinvolti dalla decisione o dal provvedimento e che sono state ammesse al procedimento dalla persona presiedente d’ufficio o su richiesta.

2. Le parti possono farsi assistere o, salvo nei casi in cui sia necessaria la presenza personale, farsi rappresentare. La persona rappresentante deve dimostrare la propria procura mediante un’autorizzazione scritta.

3. In caso di istanze congiunte o di contenuto identico presentate da più parti, la persona presiedente può richiedere la designazione di un domicilio comune per le notifiche o di un rappresentante comune. Se le parti non ottemperano a tale richiesta, la persona presiedente può designare un domicilio per le notifiche o un rappresentante.

4. Le parti con residenza o sede all'estero devono designare un domicilio per le notifiche o un rappresentante in Svizzera. Le comunicazioni alle parti che non rispettano tale obbligo possono essere omesse.

**Ambito di Applicazione e Disposizioni Generali Procedurali**

1. Scritti legali, che pervengano entro il termine prescritto presso un altro ufficio cantonale, sono considerati come presentati tempestivamente e devono essere trasmessi d'ufficio al tribunale competente.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. **Reclami e ricorsi devono essere presentati per iscritto entro il termine prescritto dalla legge. Devono contenere una richiesta chiaramente definita nonché la firma delle parti o della persona che le rappresenta. Se viene impugnata una disposizione o una decisione, deve essere allegata una copia della stessa.**

2. **Per i reclami relativi alla violazione dei diritti popolari ai sensi del § 39 comma 2 di questa legge, così come per i reclami o ricorsi in materia di assicurazioni sociali e fiscali, deve essere presentata, entro il termine prescritto dalla legge, anche una motivazione con l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova. In tutti gli altri rami di procedimento, il presidente stabilisce il termine per la presentazione della motivazione.**

3. **Il presidente respinge gli atti processuali poco chiari, incompleti, ingiuriosi o offensivi per correggerli. Fissa un breve termine supplementare e lo associa alla minaccia di decidere sulla base degli atti se il termine supplementare non viene rispettato o, qualora manchino la richiesta, la firma o la motivazione, di non considerare la presentazione. Le presentazioni ingiuriose o offensive si considerano ritirate se non vengono corrette entro il termine supplementare.**

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Le parti possono limitare le domande che hanno presentato nella procedura di grado precedente, ma non possono estenderle o modificarne il contenuto.

2. Le parti possono presentare nuove allegazioni fattuali e mezzi di prova fino alla valutazione giudiziale, purché questo non fosse loro possibile per cause non imputabili. Le presentazioni tardive sono respinte.

3. Nei reclami in materia fiscale possono essere presentate anche nuove domande, allegazioni e mezzi di prova.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. La persona presiedente conduce il procedimento e adotta le disposizioni necessarie.

2. Contro le disposizioni che guidano il procedimento si può presentare opposizione presso la sezione competente entro 5 giorni, se la sezione è competente per la decisione finale e se le disposizioni riguardano

a. la competenza;

b. la ricusazione;

c. l'obbligo di informazione o di esibizione;

d. il rifiuto dell'accesso agli atti;

e. il mancato accoglimento delle prove a rischio;

f. le misure cautelari, nonché la concessione e la revoca dell'effetto sospensivo;

g. il rifiuto del patrocinio legale gratuito.

3. L'opposizione contro le disposizioni procedurali conformemente al § 7 cpv. 2 lett. f di questa legge non ha effetto sospensivo. Ordini divergenti sono disposti in via definitiva dalla persona presiedente.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Se denunce e ricorsi presentati separatamente riguardano lo stesso oggetto, la persona presiedente può unire i procedimenti.

2. La persona presiedente può separare denunce e ricorsi presentati congiuntamente, se l'esecuzione congiunta del procedimento comporta difficoltà.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Il decorso del termine per presentare il ricorso e il deposito del ricorso hanno effetto sospensivo.

1bis. Il ricorso contro le decisioni del consiglio di governo riguardanti piani di utilizzo cantonali e comunali non ha effetto sospensivo, salvo che la sospensione venga ordinata dalla persona che presiede su richiesta della parte ricorrente.

1ter. Il ricorso contro le decisioni del consiglio di governo riguardanti licenziamenti nei rapporti di impiego di diritto pubblico non ha effetto sospensivo, salvo che la sospensione venga ordinata dalla persona che presiede su richiesta della parte ricorrente.

2. La persona che presiede può revocare totalmente o parzialmente l'effetto sospensivo per motivi importanti. Può anche ordinare provvedimenti cautelari. Sono considerati motivi importanti in particolare

a. la manifesta inammissibilità del ricorso;

b. un interesse pubblico che richiede l'immediata esecuzione di una disposizione onerosa;

c. un interesse privato all'immediata efficacia di una disposizione favorevole, a condizione che ciò non influenzi l'esito del procedimento o che un esame sommario mostri che il ricorso o l'azione sono manifestamente infondati.

3. ...

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. La persona presiedente può convocare le parti a una conferenza preliminare.

2. La conferenza preliminare serve in particolare a chiarire la necessità di assunzioni probatorie e a stabilire il proseguimento del procedimento.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. La persona presiedente sottopone il reclamo o il ricorso all'istanza precedente o alla persona convenuta, nonché ad eventuali terzi chiamati in causa, per osservazioni. Insieme alle osservazioni devono essere presentati gli atti preliminari.

2. La persona presiedente può richiedere integrazioni alle osservazioni o disporre un secondo scambio di scritti.

3. Invece di presentare osservazioni su un reclamo, l'autorità che ha emesso la decisione può decidere nuovamente, in tutto o in parte, a favore della parte ricorrente, o annullare la decisione impugnata.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo che prevalenti interessi pubblici o privati ne richiedano la segretezza.

2. Il contenuto di un documento di cui viene negata la consultazione deve essere reso noto nella misura in cui ciò sia possibile senza violare gli interessi da tutelare.

3. La persona presiede decide sul diritto d'accesso agli atti dopo aver consultato l'autorità di grado inferiore.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Il tribunale accerta d'ufficio i fatti essenziali per la decisione. È libero nella valutazione delle prove.

2. La persona presiedente e il tribunale possono, d'iniziativa propria o su richiesta e con comunicazione alle parti, integrare gli atti, effettuare indagini e sopralluoghi, nonché ascoltare esperti e testimoni.

3. Per l'audizione di testimoni e l'intervento di esperti si applicano mutatis mutandis le disposizioni del Codice di Procedura Civile (ZPO).

**Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali**

1. La persona presiedente mette in circolazione i fascicoli completati tra i membri del tribunale e stabilisce il giorno dell'udienza.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Il procedimento accelerato trova applicazione

a. * nei procedimenti in materia di collocamento per ragioni assistenziali, relativi al supporto post-cura e alle misure ambulatoriali, nonché alle misure di protezione dei minori e degli adulti;

b. in altri procedimenti, qualora la decisione appaia urgente.

2. Nel procedimento accelerato, in presenza di motivi particolarmente validi, vengono concesse solo brevi proroghe dei termini e rinvii delle udienze. Il presidente può rinunciare alla disposizione di uno scambio di scritti e convocare direttamente le parti all'udienza principale.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. La persona presiedente può ordinare una trattazione delle parti. Alle parti convocate è consentito sottoporre memorie.

2. Il tribunale può anche pronunciare una sentenza qualora le parti convocate non si presentino alla trattazione.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Prima di decidere, il tribunale valuta tutte le argomentazioni pertinenti delle parti.

2. Il tribunale applica il diritto d'ufficio. Esso esamina in particolare se sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità.

**Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali**

1. Se il tribunale ritiene un reclamo o un'azione fondata, decide sulla questione stessa o la rinvia al giudice di grado inferiore con istruzioni vincolanti.

2. In caso di diniego o ritardo nella giustizia, si può decidere solo per il rinvio.

**Ambito di Applicazione e Disposizioni Generali Procedurali**

1. Il tribunale è vincolato alle richieste delle parti. A svantaggio di una parte privata, il provvedimento o la decisione impugnata può essere modificata solo se ciò è necessario a favore della richiesta di una controparte privata.

2. La persona presiedente comunica la modifica prevista alla parte interessata e le concede l'opportunità di esprimere la sua opinione, indicando la possibilità di ritirarsi.

3. In caso di ricorsi in materia fiscale, il tribunale cantonale non è vincolato alle richieste delle parti, ma dispone delle stesse facoltà delle autorità di accertamento.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Le sentenze sono da notificare per iscritto alle parti, corredate di motivazione e indicazione dei mezzi di impugnazione.

2. Se ha luogo una udienza delle parti, la sentenza può essere pronunciata oralmente; anche in questi casi, essa deve essere successivamente notificata per iscritto alle parti.

3. Il termine per presentare ricorso inizia a decorrere, in ogni caso, solo dalla notifica scritta della sentenza.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Si applicano i costi processuali.

1bis. Il procedimento per violazione dei diritti delle persone con disabilità è gratuito per le parti. Tuttavia, a una parte che si comporti in modo temerario o sconsiderato possono essere imposti costi processuali.

2. Il procedimento in materia di assicurazione sociale è gratuito per le parti, fatto salvo l'art. 2bis. Tuttavia, a una parte che si comporti in modo temerario o sconsiderato possono essere imposti costi processuali.

2bis. Il procedimento nelle controversie riguardanti la concessione o il rifiuto delle prestazioni dell'AI è soggetto a costi.

3. I costi processuali comprendono le spese giudiziarie e le spese probatorie. Di norma, vengono imposti in misura adeguata alla parte soccombente.

4. ...

5. La persona presiedente dispone se e in quale misura la parte ricorrente o attrice debba versare anticipi sulle spese. Se questi anticipi non vengono versati entro il termine iniziale, viene fissato un breve termine ulteriore, accompagnato dalla minaccia di archiviazione del procedimento come irrilevante qualora non venga rispettato.

6. Salvo diversa disposizione, più parti devono sostenere i costi processuali loro imposti congiuntamente in parti uguali e in solido.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa può essere assegnato, a carico della controparte, un equo risarcimento delle spese processuali per l'ausilio di un'avvocata o di un avvocato. Diverse controparti devono sostenere il risarcimento delle spese processuali in proporzione, a meno che le circostanze o la natura della controversia non giustifichino una diversa ripartizione.

2. Nessun risarcimento delle spese processuali verrà assegnato al Cantone. I Comuni e altri enti titolari di compiti pubblici hanno diritto a un risarcimento delle spese processuali, purché l'ausilio di un'avvocata o di un avvocato fosse giustificato.

3. Nei ricorsi in materia fiscale, alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa può essere assegnato, a carico della controparte, un equo risarcimento delle spese processuali per l'ausilio di una rappresentante o di un rappresentante.

4. Nei procedimenti in materia di assicurazione sociale, la persona assicurata ricorrente o attrice vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese processuali. Queste vengono determinate indipendentemente dal valore della lite, in base all'importanza della controversia e alla difficoltà del procedimento.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Se una parte manca dei mezzi necessari e la sua istanza non appare manifestamente priva di possibilità, essa viene esentata, su sua richiesta, dal pagamento delle spese processuali e delle spese delle misure probatorie. Per dimostrare l'indigenza si applica il Codice di Procedura Civile (ZPO).

2. Alle stesse condizioni, viene concessa a una parte l'assistenza gratuita di un'avvocata o di un avvocato, qualora ciò appaia necessario per la tutela dei suoi diritti.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. Per l'interpretazione e la revisione delle sentenze, nonché per il ripristino dei termini, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Legge sul procedimento amministrativo di Basilea Campagna. Una revisione può essere richiesta solo per i motivi indicati nel § 40 comma 2 lett. a e c della Legge sul procedimento amministrativo.

Ambito di applicazione e disposizioni procedurali generali

1. La Direzione della Sicurezza è responsabile dell'esecuzione delle sentenze definitive.

2. Il Consiglio di Governo disciplina la procedura di esecuzione.

3. Le sentenze che obbligano i privati al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia vengono eseguite, in caso di inadempimento del soggetto obbligato, secondo le disposizioni della legge federale sull'esecuzione forzata e fallimento.

**Procedura nei procedimenti costituzionali**

1. Il Tribunale cantonale giudica in qualità di tribunale costituzionale

a. * Reclami relativi alla costituzionalità degli atti normativi;

b. Reclami per violazione dei diritti costituzionali;

c. Reclami per violazione dei diritti popolari;

d. Reclami per violazione dell'autonomia comunale;

e. Azioni legali relative a controversie di competenza.

Procedimenti in materia costituzionale

1. La Corte Costituzionale esamina, nel caso di applicazione, tutti gli atti cantonali in merito alla loro legittimità.

Reclami contro i decreti

1. Possono essere impugnati

a. le disposizioni cantonali contenute in atti normativi al di sotto del livello di legge, in particolare

1. i decreti del Parlamento cantonale;

2. i regolamenti del Consiglio di Stato;

3. * ...

b. * i provvedimenti dei comuni;

c. i provvedimenti delle chiese nazionali e di altri enti responsabili di compiti pubblici.

2. Non possono essere impugnati

a. le disposizioni costituzionali;

b. le leggi;

c. i trattati internazionali;

d. i piani direttori;

e. * i piani di utilizzazione cantonali e comunali con i relativi regolamenti di zona.

Ricorso contro i decreti

1. Sono legittimati a presentare ricorso

a. ogni persona alla quale il provvedimento impugnato potrebbe essere applicato in futuro;

b. le autorità amministrative supreme del cantone e dei comuni, delle chiese nazionali e di altri soggetti di diritto pubblico, qualora l'esecuzione del provvedimento rientri nella loro competenza o possa pregiudicare i loro interessi degni di protezione.

2. È legittimato a contestare i provvedimenti comunali solo chi ha già partecipato al procedimento di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.

Reclami contro i decreti

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Tribunale costituzionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto nell'organo di pubblicazione pertinente.

2. Il ricorso contro le decisioni del Consiglio di governo relative ai decreti comunali deve essere presentato per iscritto al Tribunale costituzionale entro 10 giorni dalla notifica.

Reclami contro i decreti

1. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.

2. La Corte Costituzionale verifica la legittimità costituzionale del provvedimento impugnato.

3. Inoltre, il tribunale esamina la conformità degli atti delle comunità e delle chiese regionali al diritto cantonale. Qualora previsto dalla costituzione ecclesiastica, l'esame della conformità degli atti delle chiese regionali si estende anche al diritto ecclesiastico regionale.

Reclami contro i decreti

1. La Corte costituzionale annulla il decreto impugnato, qualora esso risulti incostituzionale o illegittimo.

2. La decisione di annullamento deve essere pubblicata nell'organo di pubblicazione competente. Con la pubblicazione, l'annullamento diventa obbligatorio per tutti.

Ricorso per violazione di diritti costituzionali

1. Il ricorso per violazione di diritti costituzionali è ammissibile contro le disposizioni e decisioni del Consiglio di Stato, le decisioni definitive delle direzioni e le delibere del Gran Consiglio, a meno che la competenza non sia sottratta alla Corte costituzionale da questa legge, da altre leggi o dalla costituzione.

2. Il ricorso è inoltre ammissibile contro le disposizioni e decisioni di altre autorità e tribunali, i quali sono sottoposti alla giurisdizione amministrativa secondo la legislazione cantonale e la costituzione.

3. Il ricorso ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non è ammissibile contro le disposizioni e decisioni che sono escluse dalla giurisdizione amministrativa (§ 44).

4. Senza che sia necessario esaurire i gradi di giudizio, il ricorso è anche ammissibile contro il diniego o il ritardo nell'emanazione di disposizioni, decisioni o delibere che rientrano nella competenza delle autorità e dei tribunali ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

5. Inoltre, il ricorso è inammissibile contro

a. delibere del Gran Consiglio relative alla grazia e all'amnistia;

b. * ...

c. delibere del Gran Consiglio sul bilancio annuale;

d. delibere del Gran Consiglio relative alla pianificazione;

e. sentenze dei tribunali in materia civile e penale;

f. decisioni dell'autorità di sorveglianza sull'esecuzione forzata e sul fallimento;

g. * decisioni dell'istanza di ricorso ai sensi dell'art. 20 CPP (§ 15 cpv. 2 LCP);

h. * piani di utilizzazione del Cantone e dei comuni.

Ricorso per violazione di diritti costituzionali

1. Hanno diritto di ricorso

a. chi è toccato dal provvedimento o dalla decisione impugnati e ha un interesse meritevole di tutela alla modifica o revoca degli stessi;

b. qualsiasi altra persona, organizzazione o autorità che è autorizzata a presentare ricorso da una disposizione speciale.

Ricorso per violazione di diritti costituzionali

1. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Tribunale costituzionale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione o del provvedimento.

Ricorso per violazione di diritti costituzionali

1. Si possono far valere la violazione dei diritti costituzionali e i motivi di ricorso ammissibili con il ricorso giurisdizionale amministrativo (§ 45).

Ricorso per violazione di diritti costituzionali

1. Il ricorso per violazione dei diritti costituzionali viene valutato dal tribunale amministrativo o dal tribunale previdenziale, a condizione che l'oggetto principale della controversia sia di natura amministrativa o in materia di assicurazioni sociali.

Ricorso per violazione dei diritti popolari

1. Per violazione dei diritti popolari è possibile presentare ricorso presso la corte costituzionale. Possono essere contestati in particolare

a. la violazione del diritto di voto;

b. l'inadeguata preparazione e svolgimento di elezioni e votazioni;

c. il mancato rispetto dell'iniziativa popolare da parte del consiglio cantonale;

d. il trasferimento non ammissibile di poteri del popolo ad altri organi.

2. In connessione con i reclami secondo il comma 1, possono inoltre essere presentati i reclami ammissibili con il ricorso amministrativo (§ 45).

3. Possono essere impugnati

a. le delibere del consiglio cantonale;

b. i decreti e le decisioni del consiglio di governo in materia di elezioni e votazioni;

c. i decreti della cancelleria statale secondo la legge sui diritti politici[11];

d. altri atti e omissioni del consiglio cantonale e del consiglio di governo, qualora manchi un oggetto di impugnazione secondo lett. a-c di questo comma.

4. Non può essere impugnata la dichiarazione di urgenza di una legge.

Ricorso per violazione dei diritti popolari

1. Ogni persona avente diritto di voto è legittimata a presentare ricorso.

2. Contro le disposizioni dell'Ufficio del Cancelliere Statale relative al controllo preliminare delle iniziative è legittimata a ricorrere solo la maggioranza del comitato d'iniziativa o, in alternativa, il comune capofila.

Ricorso per violazione dei diritti popolari

1. Il reclamo deve essere presentato per iscritto al Tribunale Costituzionale entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento o della decisione, dalla pubblicazione ufficiale o dalla scoperta del motivo di reclamo.

2. Se il reclamo riguarda l'ambito di applicazione della legge sui diritti politici, deve essere presentato al Tribunale Costituzionale entro 3 giorni.

Ricorso per Violazione dei Diritti del Popolo

1. La presentazione del reclamo non ha effetto sospensivo se riguarda l'ambito di applicazione della legge sui diritti politici. Su richiesta o d'ufficio, la persona che presiede può ordinare l'effetto sospensivo.

Ricorso per Violazione dell'Autonomia Comunale

1. Per violazione dell'autonomia comunale, i comuni di abitanti e di cittadini possono impugnare disposizioni e decisioni delle autorità amministrative di ultima istanza del cantone presso il tribunale costituzionale.

2. La legittimazione a presentare il ricorso spetta all'autorità esecutiva del comune.

3. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al tribunale costituzionale entro 10 giorni dall'apertura della disposizione.

4. In connessione con la violazione dell'autonomia comunale, possono altresì essere presentate le censure ammissibili con il ricorso amministrativo (§ 45).

Controversie di competenza

1. In caso di controversie di competenza tra cantoni, comuni, enti e istituti di diritto pubblico, nonché tra questi stessi, le parti interessate possono presentare ricorso presso il Tribunale costituzionale.

2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto. Si terrà un'udienza orale.

**Ricorso amministrativo**

1. Il ricorso amministrativo al Tribunale cantonale è ammissibile contro disposizioni e decisioni del Consiglio di Stato, nonché contro decisioni definitive delle Direzioni e contro decisioni definitive delle Chiese Nazionali, a condizione che la competenza del Tribunale cantonale non sia esclusa da questa legge o da altre leggi.

2. Il ricorso è altresì ammissibile contro disposizioni e decisioni di altre autorità e tribunali, qualora la legislazione cantonale e la costituzione prevedano la competenza del Tribunale cantonale quale tribunale amministrativo.

2bis Le decisioni incidentali possono essere impugnate autonomamente con il ricorso amministrativo se hanno per oggetto

a. la competenza;

b. la ricusazione;

c. l’obbligo di informazione o di produzione;

d. il rifiuto di accesso agli atti;

e. la mancata assunzione di prove a rischio;

f. provvedimenti cautelari e la revoca e concessione dell'effetto sospensivo;

g. la negazione del gratuito patrocinio.

3. La competenza del Tribunale civile esclude la competenza del Tribunale cantonale quale tribunale amministrativo.

**Ricorso amministrativo**

1. Il ricorso è inammissibile nei casi in cui la legge federale consente l'impugnazione di decisioni di autorità cantonali di ultima istanza

a. * davanti al Tribunale amministrativo federale;

b. * presso un'autorità amministrativa federale.

2. Fatta eccezione per le controversie relative a diritti e obblighi di natura civile ai sensi dell'art. 6 CEDU, il ricorso è inoltre inammissibile contro

a. atti e decisioni volti a garantire l'ordine pubblico turbato;

b. * l'approvazione di regolamenti comunali;

c. * ...

d. * ...

e. * ...

f. * decisioni del consiglio di governo riguardanti l'approvazione di piani di nuova assegnazione in caso di ricomposizione fondiaria.

3. ...

**Ricorso amministrativo**

1. Con il ricorso amministrativo possono essere contestati

a. * Violazioni di legge, inclusi superamento, insufficiente utilizzo o abuso del potere discrezionale;

b. accertamenti errati o incompleti dei fatti;

c. * Inadeguatezze delle decisioni relative alla vigilanza post-trattamento e misure ambulatoriali, delle sanzioni disciplinari nei confronti di individui eletti per un periodo d'ufficio, nonché delle ordinanze ai sensi dell'articolo 7 comma 1bis della legge sulla responsabilità del 24 aprile 2008[15].

2. Con il ricorso in materia fiscale possono essere contestati tutti i vizi del provvedimento impugnato e del procedimento precedente.

Ricorso amministrativo

1. Il Tribunale cantonale esamina tutte le questioni preliminari connesse con la decisione, anche se queste non appartengono al diritto pubblico.

2. In caso di applicazione, il Tribunale cantonale verifica la legittimità di tutte le disposizioni cantonali.

3. Nel procedimento amministrativo, il Tribunale cantonale non è vincolato né dagli accertamenti fattuali né dalla valutazione giuridica nelle sentenze civili e penali.

4. Se la decisione del Tribunale cantonale è rilevante per un procedimento penale o di polizia penale in corso, tale procedimento deve essere sospeso fino alla decisione definitiva del tribunale amministrativo. La decisione del Tribunale cantonale in merito a questioni che riguardano il diritto amministrativo è vincolante per le istanze penali.

Ricorso amministrativo

1. Lamentarsi sono autorizzati

a. chi è colpito dal provvedimento impugnato o dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modifica o revoca;

b. ogni altra persona, organizzazione o autorità che è autorizzata a presentare ricorso in virtù di una disposizione speciale;

c. l'autorità esecutiva del comune per provvedimenti e decisioni delle autorità amministrative cantonali di ultima istanza.

2. È legittimato a impugnare le decisioni del consiglio di governo relative ai piani di utilizzo comunali e cantonali solo chi ha già partecipato al procedimento di opposizione e ricorso davanti al consiglio di governo. È escluso da ciò il caso della mancata approvazione del piano di zonizzazione o di una sua parte, senza che vi siano opposizioni.

Ricorso amministrativo

1. Il ricorso amministrativo deve essere presentato per iscritto al Tribunale cantonale entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento o della decisione. Nel caso di ricorsi in materia fiscale, il termine per presentare il ricorso è di 30 giorni dalla notifica della decisione.

Ricorso amministrativo

1. In caso di controversie nel campo del ricovero in strutture di cura, assistenza post-ricovero e misure ambulatoriali, tutela comprensiva nonché misure disciplinari, le parti devono essere convocate per un'udienza di parte.

Ricorso amministrativo

1. Il Tribunale cantonale giudica, su azione, quale unica istanza

a. le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico e concessioni;

b. le pretese patrimoniali derivanti dal diritto pubblico;

c. le rivendicazioni di responsabilità da parte di terzi ai sensi del diritto federale e secondo la legge sulla responsabilità del 24 aprile 2008[16].

2. L'azione è inammissibile

a. se l'autorità competente ha emesso una decisione soggetta a ricorso amministrativo o ricorso al tribunale amministrativo; oppure

b. * ...

c. nelle controversie derivanti da contratti di lavoro di diritto pubblico;

d. nelle controversie derivanti da contratti di diritto pubblico in relazione a contributi di urbanizzazione.

Ricorso amministrativo

1. Con la domanda riconvenzionale la persona convenuta può far valere nei confronti della persona attrice pretese, purché esse possano costituire oggetto di una causa dinanzi al tribunale amministrativo; devono inoltre essere giuridicamente connesse alla pretesa azionata o compensabili con essa.

Ricorso amministrativo

1. Prima di depositare la domanda, la parte attrice comunica per iscritto alla parte convenuta le sue richieste. La parte convenuta risponde entro un termine ragionevole.

2. Se una parte non adempie a tale obbligo, il tribunale può tenerne conto nella regolamentazione delle spese e nell'attribuzione di un'indennità di parte.

Ricorso amministrativo

1. Il Tribunale valuta le argomentazioni delle parti in fatto e in diritto secondo il proprio dovere discrezionale.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. Il Tribunale cantonale giudica come tribunale delle assicurazioni quale unica istanza giudiziaria del Cantone le seguenti controversie di diritto federale

a. Ricorsi contro decisioni su opposizione degli assicuratori o contro decisioni degli assicuratori contro le quali l'opposizione è esclusa, ai sensi dell'articolo 56 della LPGA (Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali);

b. Ricorsi contro decisioni dell'ufficio AI (Assicurazione Invalidità) cantonale ai sensi dell'articolo 69 capoverso 1 lettera a della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

c. Controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982;

d. * Controversie derivanti dalle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale secondo la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994. Per queste controversie si applica il CPC (Codice di Procedura Civile).

2. Il Tribunale cantonale è inoltre competente per il giudizio delle seguenti controversie di assicurazione sociale di diritto cantonale

a. * Ricorsi contro decisioni delle casse di compensazione per gli assegni familiari ai sensi del § 40 della legge introduttiva alla legge federale sugli assegni familiari del 7 maggio 2009;

b. Ricorsi contro decisioni su opposizione della cassa di compensazione del Cantone di Basilea Campagna ai sensi del § 15 della legge introduttiva alla legge federale sull'assicurazione malattie (LG KVG) del 25 marzo 1996.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. Le controversie fino a un valore di CHF 20'000.- sono decise dalla persona presiedente della sezione del diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale.

2. ...

3. Se si presentano questioni giuridiche di rilevanza fondamentale, la persona presiedente può trasferire il caso alla camera di tre membri per la valutazione.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. Davanti al Tribunale cantonale possono essere impugnati

a. * Violazioni di legge, inclusi eccesso, difetto o abuso di discrezionalità;

b. accertamento errato o incompleto dei fatti;

c. Inadeguatezza.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. È legittimato a presentare ricorso chi è toccato dalla disposizione impugnata o dalla decisione sull'opposizione e ha un interesse degno di tutela alla loro revoca o modifica.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. Il reclamo, fatto salvo quanto disposto da leggi speciali del diritto federale, deve essere presentato entro 30 giorni dall'emissione della decisione sull'opposizione o del provvedimento.

2. Gli articoli 38-41 della LPGA sono applicabili mutatis mutandis.

Procedimento dinanzi al Tribunale delle Assicurazioni

1. Il tribunale cantonale non è vincolato dalle richieste delle parti.

2. Nel procedimento di ricorso, può modificare una disposizione o una decisione di opposizione a sfavore della parte ricorrente o attribuirle più di quanto richiesto, a condizione che alle parti sia previamente data l'opportunità di esprimere la propria opinione e di ritirare il ricorso.

3. Nel procedimento di causa, può attribuire alla parte attrice più di quanto essa abbia richiesto, a condizione che alle parti sia previamente data l'opportunità di esprimere la propria opinione.

Procedura dinanzi all'arbitrato (Art. 89 LAMal e Art. 57 LAINF)

1. Le controversie tra casse, assicuratori o assicurati da una parte e persone del settore medico, laboratori o istituti di cura e stabilimenti termali dall'altra parte sono decise da un tribunale arbitrale composto da 3 membri.

Procedura dinanzi all'arbitrato (Art. 89 LAMal e Art. 57 LAINF)

1. La presidenza è assunta dalla persona che presiede la sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale. Ciascuna parte nomina 1 membro del tribunale arbitrale. La persona presiedente fissa un termine ragionevole per la nomina. Se tale termine decorre inutilmente, la persona presiedente nomina i membri del tribunale arbitrale tra i rappresentanti delle parti.

2. Un cancelliere o una cancelliera della sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale redige il verbale e stila le decisioni. Egli o ella ha voce consultiva e può presentare mozioni.

Procedura dinanzi all'arbitrato (Art. 89 LAMal e Art. 57 LAINF)

1. La citazione deve essere presentata per iscritto con l'indicazione delle parti, la specificazione delle richieste e del motivo dell'azione, nonché dei mezzi di prova.

Procedura dinanzi all'arbitrato (Art. 89 LAMal e Art. 57 LAINF)

1. Salvo che non sia già intervenuto un organo di conciliazione contrattuale, la persona che presiede convoca innanzitutto le parti a un'udienza di mediazione. Può ordinare la presenza personale.

2. L'udienza di mediazione comprende l'intera materia del processo.

3. Se una parte non si presenta all'udienza di mediazione senza un motivo valido, il procedimento arbitrale proseguirà.

Procedura dinanzi all'arbitrato (Art. 89 LAMal e Art. 57 LAINF)

1. La parte soccombente è di regola tenuta a sostenere le spese ordinarie e straordinarie sostenute.

2. Alle spese ordinarie rientrano anche i compensi per i membri del tribunale arbitrale. Questi ricevono le stesse indennità di seduta dei membri del tribunale circondariale civile. In casi straordinari, il tribunale arbitrale può stabilire compensi più elevati.

3. Il presidente e il cancelliere o la cancelliera esercitano la loro attività nell'ambito della loro funzione presso la sezione del diritto delle assicurazioni sociali del tribunale cantonale.

Disposizioni finali

1. La legge del 25 novembre 1851 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari (legge sulla responsabilità) viene così modificata: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 30 ottobre 1941 relativa all'organizzazione delle autorità giudiziarie (Legge sull'ordinamento giudiziario) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 1° dicembre 1980 sulla giustizia penale minorile (Legge sulla giustizia penale minorile) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 7 febbraio 1974 sulle imposte statali e comunali e l'equilibrio finanziario (Legge fiscale e finanziaria) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La Legge del 2 settembre 1895 relativa alla regolazione dei campi e alla costruzione di sentieri agricoli (Legge sulla regolazione dei campi) viene modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 28 maggio 1970 sull'organizzazione e l'amministrazione dei comuni (Legge comunale) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 19 novembre 1981 sull'introduzione del Codice delle Obbligazioni (EG OR) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. Vengono abrogati

a. la legge del 22 giugno 1959 sulla giurisdizione amministrativa e in materia di assicurazioni sociali;

b. il regolamento del 13 dicembre 1984 sulla giurisdizione in materia di assicurazioni sociali;

c. la legge dell'8 aprile 1878 concernente la concessione di brevetti agli agenti commerciali (procacciatori di debiti) e l'aumento della cauzione da essi prestata;

d. il regolamento del 20 agosto 1878 relativo alla legge dell'8 aprile 1878 concernente la concessione di brevetti agli agenti commerciali e la loro cauzione.

Disposizioni finali

1. Per i procedimenti pendenti, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, dinanzi alla Corte Costituzionale, Amministrativa e delle Assicurazioni, si applicano le disposizioni precedenti.

Disposizioni finali

1. Il Consiglio di Stato decide l'entrata in vigore di questa legge.

2. Le disposizioni relative alla procedura in materia di assicurazioni sociali richiedono l'approvazione del Consiglio federale.

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