Art. 104 Legge sulla giustizia amministrativa (VRPG) - Spese di parte
Art. 104 Legge sulla giustizia amministrativa (VRPG) - Spese di parte · Spese di parte
1. I costi delle parti comprendono le spese sostenute per la rappresentanza legale professionale. La determinazione del rimborso delle spese è disciplinata dalle disposizioni della legge sugli avvocati.
2. In caso di procedimenti complessi, l'autorità di giustizia amministrativa può riconoscere a privati, che hanno condotto personalmente il loro processo, un risarcimento delle spese delle parti e un rimborso delle spese sostenute.
3. Le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a e, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c, nel procedimento di ricorso non hanno diritto al rimborso delle spese delle parti.
4. Le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b e, nella misura in cui sono incaricate di compiti di diritto pubblico, le autorità ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c hanno diritto al rimborso delle spese delle parti nel procedimento di ricorso, se le circostanze di fatto e di diritto lo giustificano.