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Ordinanza — n. 24899/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it constitutes mere factual complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24899/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a factual grievance regarding the recognition of the offender, which is not permitted in a jurisdictional review. The appellant argued the lower court misinterpreted evidence, but the Court found no specific misrepresentation of decisive proof or logical flaws in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it merely sought an alternative factual evaluation rather than correcting a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint consists solely of factual grievances or alternative interpretations of evidence without identifying specific misrepresentations of decisive proof or logical vices in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances misrepresentation of proof jurisdictional review logical coherence Cassation procedure evidentiary evaluation espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006
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Testo completo

appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Dorè;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, non èconsentito dalla legge in sede di legittimità poiché – oltre che reiterativo poichériproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con correttiargomenti giuridici dai giudici di merito – è costituito da mere doglianze in puntodi fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fontiprobatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalgiudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitatole ragioni del suo convincimento;che, dunque, i vizi lamentati, avulsi da pertinente individuazione di specificitravisamenti di prove decisive e basati su elementi che attengono, ex adverso,all'interpretazione dei dati processuali, sono smentiti da un apparatomotivazionale connotato da lineare e coerente logicità (si vedano pagg. 2-3sull'identificazione fotografica dell'imputato, ulteriormente corroborata sul pianoprobatorio dal fatto che lo stesso veniva immediatamente riconosciuto dallapersona offesa al momento della rapina, in quanto già autore di precedenti delittidella medesima specie);precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello.

Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI