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Ordinanza — n. 24438/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility and specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24438/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for acquittal based on subjective elements and evidence misrepresentation, but the court found the first ground unreviewable as it sought a factual re-evaluation reserved for the lower court. The second ground was rejected as generic and lacking the specific details required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 640-ter cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it seeks a re-evaluation of factual elements or lacks the specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility Article 581 procedural requirements Factual re-evaluation prohibition Subjective element of crime Evidence misrepresentation claim integrazione insufficiente atto tardivo ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per travisamento delle risultanze probatorie, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
art. 640-ter cod. pen
art. 581 cod. proc. pen
207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per travisamento delle risultanze probatorie, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

posto da: VALACCHIO ETTORE nato a TOCCO CAUDIO il 14/10/1970 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ettore Valacchio, rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non è deducibile in questa sede in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, il quale ha chiarito come, sulla base delle emergenze processuali e delle stesse spontanee dichiarazioni del ricorrente, il reato in contestazione risulti pienamente integrato in tutti i suoi elementi costitutivi (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); che, inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per travisamento delle risultanze probatorie, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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