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Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not enrolled in the special Cassation bar roll.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23655/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal converted the defense lawyer's appeal into a cassation petition, which was immediately transmitted to the Supreme Court. The petition was declared inadmissible because the lawyer proposing it was not enrolled in the special bar roll required for Cassation practice. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 10, comma 1, D.Lgs. 155/2001: A cassation appeal is inadmissible if proposed by a defense lawyer not enrolled in the special bar roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special bar roll requirement defense lawyer qualification procedural costs award Cassa delle ammende fine

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 07/06/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Salerno ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.

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Testo completo

a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 07/06/1977 avverso la sentenza del 13/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte di appello di Salerno ha convertito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. l'atto di appello, proposto dal difensore di Michele Passaro avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 13/05/25 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno, in ricorso per cassazione, disponendone l'immediata trasmissione a questa Suprema Corte. Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan DEPOSIIMIAIN CANWARIA 2•1132026 De lanik • 2