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Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing judgment for exceeding admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23652/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Tribunal's sentencing judgment inadmissible. The appellant personally filed the request, which failed to fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between accusation and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and any appeal falling outside these categories is inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code admissible grounds sentencing judgment inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Testo completo

CUI 05GCCI4) nato il 27/02/1992 avverso la sentenza del 25/11/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE LAMI-MM 11.ahmani2Abderrahim ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano il 25/11/2025, per il reato, riqualificato ai sensi del comma 5, di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere stato proposto personalmente dall'interessato, esula dagli unici motivi per i quali, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., esso è consentito avverso sentenza applicativa di pena (afferenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M\ ti 2026 .o Giudario Dr Stortìs 2