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Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic because lower court correctly rejected the insult charge claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21024/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code because it was deemed generic. The sole ground of appeal was already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal with legally sound arguments regarding the constitution of the insult offense and the exclusion of the mitigating circumstance in Article 393-bis of the Penal Code. The Court ruled that the appellant failed to engage with the lower court's reasoning, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to substantively challenge the lower court's correct legal reasoning on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal insult offense Criminal Procedure Code Article 616 lower court reasoning mitigating circumstance reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.
Art. 393 bis cod. pen.
1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 393 bis cod. pen
1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: FALONE DOMENICO nato a TERAMO il 12/11/1983 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;58/RG 37548

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Falone avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché generico. L'unico motivo è stato adeguatamente vagliato e disatteso dal Giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità, con cui il ricorrente non si confronta affatto (si veda, in particolare, pag. 1della sentenza, in cui si rinviene congrua e puntuale giustificazione in ordine alla configurabilità del delitto di oltraggio e alla esclusione della scriminante di cui all'art. 393 bis cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M