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Ordinanza — n. 20998/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20998/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Caggianelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied criminal law provisions regarding the elements of the crime and the state of necessity. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already examined and dismissed by the Court of Appeal without new specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.: Appeals must be specific and cannot merely request a different evaluation of trial findings, which is reserved for the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity state of necessity criminal law elements reiteration of arguments

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 54 cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità;
art. 385 cod. pen
art. 54 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità;

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Testo completo

posto da: CAGGIANELLI ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 12/04/1982 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Caggianelli, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato accertato, e, con il secondo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., a causa della mancata applicazione dello stato di necessità;

Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto meramente reiterativi delle censure proposte nel giudizio di appello, esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua; Ritenuto, inoltre, che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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