Cassation court dismisses appeal regarding joint intent of crimes due to significant time gaps and differing nature of offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to treat multiple crimes as a single unitary intent. The appellant argued for a unified volition, but the court noted significant temporal distances between offenses committed in 2014, 2018, and 2020, alongside their heterogeneous legal natures. Consequently, the court ruled that such gaps make it illogical to presume a pre-determined program, upholding the lower court's decision to deny the continuation of the joint trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635 cod. pen.; Art. 636 cod. pen.: In the absence of significant temporal proximity and due to the heterogeneous nature of the offenses, the existence of a unitary volition cannot be presumed, thereby precluding the application of the joint trial procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: RAINERI FLAVIO nato a MARSALA il 24/04/2000 avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del TRIBUNALE di MARSALA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Flavio Raineri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che, in presenza di distanze temporale rilevanti (primo reato della sentenza n. 3 commesso nel 2014; reato della sentenza n. 4 commesso nel 2018; reati delle sentenze nn. 1, 2 e 5 commessi nel 2020), non è illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; infatti, "quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali" (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, Madonia e altri, Rv. 253664), così come non è illogico il riferimento alla natura non omogenea dei reati della sentenza n. 2 (art. 337, 341-bis cod. pen., oltre che quello di cui all'art. 635 cod. pen.), caratterizzati, peraltro, per loro natura da un dolo di impeto che li rende difficilmente suscettibili di essere sussunti in una volizione unitaria con reati non commessi nel contesto della medesima situazione di fatto, mentre i sei mesi di distanza tra il fatto di cui al n. 1 e quello di cui al n. 5 rendono subeIvalenti le considerazioni del ricorso sulla possibilità di ricavare in essi in fatto una tipologia di condotta ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M