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Ordinanza — n. 20245/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against early release denial due to new offense and pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the denial of early release, arguing that a recent violation should not retroactively affect prior semi-annual assessments. The court rejected this, citing established precedent that new offenses demonstrate a lack of genuine reintegration, while also noting that pending legal proceedings are valid grounds for denying release.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.p.; Art. 177 c.p.p.: In early release proceedings, a new violation may negatively impact prior or future semi-annual assessments if it reveals a lack of positive reintegration effects, and pending litigation constitutes a legitimate ground for denying release.

Parole chiave

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early release denial new offense impact reintegration assessment pending litigation cassation inadmissibility attenuazione libera della pena remissione della pena assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.p.
Art. 177 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
(Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv.
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Tabet
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi
Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv.
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt
255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv.
Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol
258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv.
Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia
Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, R.
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Testo completo

posto da: DE SILVA ANTONIO nato a CASSINO il 12/06/1998 avverso l'ordinanza del 22/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio De Silva ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto una istanza di liberazione anticipata, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui "in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento dei condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto. (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245), la ricaduta nell'illecito, è infatti, un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522;

Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, rv. 254550); gli argomenti sostenuti in ricorso sono in contrasto anche con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il Tribunale di sorveglianza possa legittimamente tener conto delle pendenze processuali (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, non mass.), perchè al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale dell'accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della espiazione in misura alternativa (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01); sono stati, pertanto, non illogicamente ritenuti subvalenti nel giudizio sulla partecipazione all'opera di rieducazione gli elementi di fatto segnalati al punto 3 del ricorso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro tremila; P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidentè r11\11j6 Carmine Russo V' ani ( 2 c ¦ intiO