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Ordinanza — n. 20170/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable sentencing review and novel legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20170/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified charges and adjusted the sentence, arguing for a new evaluation of the penalty and a novel legal interpretation. The court rejected these claims because sentencing discretion belongs to the trial court and the proposed legal question was untested and fact-dependent.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Sentencing determinations fall within the trial court's discretion and are not reviewable in cassation unless arbitrary; novel legal issues requiring factual appreciation are inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion cassation inadmissibility novel legal issue reclassification of charges recidivism aggravating circumstance pubblica istigazione a delinquere aggravamento della pena altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., sia pure posta in equivalenza con le attenuanti generiche); quanto al secondo aspetto, prospetta questione ancora una volta non consentita nel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 99, quarto comma, cod. pen.
4, in cui si è dato atto, tra l'altro, dell'essere stata riconosciuta in capo al Meli la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

posto da: MELI GIANLUCA nato a TARANTO il 15/03/1985 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Gianluca Meli, riqualificato il fatto ascrittogli al capo a) ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata determinazione della pena inflitta all'imputato nonché la correttezza della qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 337 cod pen., del fatto di cui al capo b), è inammissibile: quanto al primo aspetto, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, in cui si è dato atto, tra l'altro, dell'essere stata riconosciuta in capo al Meli la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sia pure posta in equivalenza con le attenuanti generiche); quanto al secondo aspetto, prospetta questione ancora una volta non consentita nel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di questione inedita, tanto risultando dall'esame dell'atto di appello proposto nell'interesse del ricorrente in data 28 aprile 2025; le deduzioni ad essa sottese presuppongono, in ogni caso apprezzamenti di fatto, che sfuggono al sindacato di questa Corte; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara i P.Q.M