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Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for prescription violation; court rejects procedural admissibility of second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding prescription was unfounded due to the calculated suspension periods extending the limitation period until 2026. The appellant argued for the qualification of 'de facto administrator' but the court rejected this as a procedural defect rather than a substantive legal error. Consequently, the appeal was dismissed with the appellant ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The limitation period for criminal offenses is interrupted by specific suspensions; an appeal challenging the qualification of a defendant as a de facto administrator is inadmissible if the merits were already adequately examined by the lower court without specific criticism.

Parole chiave

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criminal prescription de facto administrator inadmissible appeal suspension periods court costs limitation period procedural defect bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
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Testo completo

o a AFRAGOLA il 13/08/1954 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Antonio Bramandi ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 ottobre 2020, che ha ritenuto il ricorrente responsabile, in qualità di amministratore di fatto della società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati, è manifestamente infondato in quanto, tenuto conto del termine di prescrizione di anni 12 anni e 6 mesi, aggiungendo i 585 giorni di sospensione (dal 21/03/2019 al 6/06/2019 per astensione, per giorni 76, dal 5/12/2019 al 5/03/2020 per astensione, per giorni 91, dal 5/03/2020 al 28/05/2020, per astensione, per giorni 83, dal 20/06/2024 all'8/05/2025, su richiesta della difesa, per giorni 322), i reati si prescriveranno il 21.07.2026; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'asserita erronea qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M