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Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the three grounds of contestation were merely reproductions of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The court held that the appellate judges correctly applied established principles by providing a sound rationale for rejecting the claimed mitigating circumstances under the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed as lacking effective specificity, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; grounds that are merely reproductions of previously examined and rejected arguments lack effective specificity and must be deemed inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetition of arguments mitigating circumstances appellate review penal code provisions court costs ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 114 c.p.
Art. 116 c.p.
Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19181/2026
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Testo completo

posto da: AHMED EZ HADDATH ABDELSATER nato il 13/07/2006 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haddath Abdelsater Ahmed Ez; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.MIN C 26