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Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding plea bargain sentencing as it cannot be unilaterally modified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant challenged the sentencing quantification within a plea bargain agreement. The defense argued for a lack of reasoning regarding the sentence, but the court noted that such challenges are barred under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A plea bargain agreement, once judicially ratified, cannot be unilaterally modified by the defense regarding the agreed sentence, except in cases of illegality.

Parole chiave

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plea bargain appeal sentencing quantification inadmissible appeal procedural costs unilateral modification modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
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Testo completo

posto da: PIEROBON FEDERICO (CUI 06R9QAL) nato a TREVISO il 29/10/1977 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990.

In Silea il 15 settembre 2023. Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M