Italian Court dismisses appeal for lack of specificity under Art. 591 c.p.p. regarding road liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Orsolino Calogero against a lower court ruling establishing liability for a road offense. The appellant argued for responsibility under specific traffic code articles, but the court found the appeal's grounds were manifestly inadmissible because they were too generic and failed to address the specific facts or legal arguments of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are manifestly generic and do not specifically address the facts or legal arguments of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RO nato a AGRIGENTO il 20/09/1972 avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Orsolino Calogero avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M