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Ordinanza — n. 18285/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18285/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of the lower court's already evaluated censure. The appellant, Miccoli Franco, challenged the conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code, claiming the elements of the offense were not properly configured. The court rejected these grounds as objectively generic and failing to confront the specific reasoning of the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that are merely repetitive of lower court censure or substantively aimed at soliciting a different evaluation of evidence are inadmissible as they lack specific confrontation with the judgment's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive censure Article 385 Penal Code procedural dismissal evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

posto da: MICCOLI FRANCO nato a PESCARA il 07/08/1987 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 33679/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Miccoli Franco, relativi al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M