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Ordinanza — n. 18282/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's already evaluated censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18282/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued against the conviction for crimes under Article 385 of the Penal Code, claiming the lower court's assessment of generic mitigating circumstances versus recidivism was flawed. The court rejected these arguments because they merely repeated the merits' censure without objectively contrasting them with the specific reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must not be merely reproductive of censure already adequately evaluated by the trial judges and must not be objectively generic with respect to the motivation of the appealed judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive censure Article 385 penal code recidivism assessment esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 c.p
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Testo completo

posto da: INSOLIA JUNIOR nato a PESCARA il 13/12/1987 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI;R.G. n. 33639/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui all'art. 385 c.p.); Esaminati i motivi del ricorso proposto da Insolia Junior, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M