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Ordinanza — n. 17705/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-allowed procedural grounds and lack of novelty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17705/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the cited grounds were not permitted under the law for a legality proceeding. The appellant argued that the citation notice was improperly served to a detainee and that previous rulings were legally flawed, but the court found these arguments either factually unfounded or merely repetitive of issues already decided. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the underlying case.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal in legality is inadmissible if the grounds are not permitted by law, are manifestly unfounded, or are merely repetitive of issues already adequately examined by the lower courts.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal non-permitted grounds repetitive arguments manifestly unfounded motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di rivendicazione nel pignoramento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ELE nato a PALERMO il 20/08/1996 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FEDERICA TONDIN;n. 33848/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di Gabriele Chianello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto: - il primo motivo è manifestamente infondato la notificazione del decreto di citazione in appello è stata effettuata a mani del ricorrente, detenuto per altra causa; - il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M