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Ordinanza — n. 17376/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific factual allegations regarding judicial reasoning errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17376/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Lezzi inadmissible due to a lack of concrete specificity regarding alleged errors in the lower court's reasoning. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found these complaints extraneous to the scope of cassation review. Consequently, the court ruled that it cannot substitute its own assessment of the case or challenge the logical consistency of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks concrete specificity by merely prefiguring a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific and decisive distortions of procedural issues.

Parole chiave

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lack of concrete specificity scope of cassation review substitution of judicial assessment logical consistency of judgment inadmissible appeal guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Salvatore Lezzi;considerato che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione postaa base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo di concreta specificità, nonè consentito in questa sede;che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fontiprobatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse dapertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudicanti che, nel caso in esame, con motivazione compiuta, logica e noncontraddittoria hanno illustrato le ragioni del loro convincimento in punto di affermazionedella responsabilità;che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamentepreclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logicadella pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuatidall’esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per séconsiderata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamenteinformata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.

Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 – 01);che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, concorretti argomenti logici e giuridici i motivi rassegnati con l’atto di appello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI