Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion is judicial and not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Said Ilhami inadmissible due to a lack of merit regarding the sentence's excessiveness. The appellant argued for a minimum sentence and mitigating circumstances, but the court found these claims merely reiterative of arguments already rejected by the appellate court. The decision rests on the established principle that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting higher courts from re-evaluating the sentence's congruity unless arbitrariness is proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of a sentence as it falls within the discretion of the trial judge, barring appeals based on excessive punishment absent proof of arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Said Ilhami;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione inrelazione all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, oltre che meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e giàcongruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 3 della impugnatasentenza), risulta anche manifestamente infondato;che, infatti, tenuto conto che secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza dilegittimità, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudiziodinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione dellacongruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamentoillogico, deve rilevarsi come, nella sostanza, si sia rivendicato un inesistente diritto al minimodella pena, a fronte delle corrette argomentazioni con cui i giudici di appello, sottolineandonel’assoluta mitezza, hanno confermato la pena determinata dal giudice di primo grado eindicato le ragioni ostative all’ applicabilità delle invocate diminuenti, quali: la non allegazioneda parte della difesa di alcun elemento positivamente valorizzabile in tale direzione, lamancata emersione di segni d resipiscenza da parte dell’imputato, nonché l’atteggiamentoprocessuale non collaborativo e la presenza di numerosi precedenti specifici (cfr.
Sez. 3, n.2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021,De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 – 01; Sez. 6, n.57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini,Rv. 260610);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI