Italian court dismisses appeal for theft of electricity as inadmissible due to lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore La Rocca inadmissible, ordering him to pay court costs. La Rocca challenged his conviction for aggravated theft of electricity, arguing insufficient evidence and requesting suspended sentence relief. The court rejected these claims because they merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level without providing the specific legal critique required for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already rejected at the lower court level without offering a distinct legal critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: La Rocca Salvatore nato a LICATA il 28/03/1982 avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Salvatore La Rocca ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto di energia elettrica aggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce violazione di legge in riferimento alla mancanza di prova idonea ad affermare la sua colpevolezza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata in conformità con la condanna di primo grado;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, il motivo, diffondendosi sul superamento della valenza ostativa del precedente, nemmeno si confronta con la reale ratio della decisione che è fondata su un negativo giudizio prognostico il quale, mentre è rafforzato dal precedente registrato dalla Corte territoriale, è stato fondato dalle sentenze conformi sulle modalità del fatto che risulta declinato anche in modo da riversare una apparente responsabilità sulla coniuge separata.
E' dato rammentare che "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione" (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc.
Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MCP 2026 Funt Md