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Ordinanza — n. 15544/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence for drug trafficking as grounds are inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15544/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Remmal Mourad's appeal against a first-instance sentence for drug trafficking, ruling the grounds inadmissible. The appellant argued the sentence was too harsh, but the court found the complaint generic and excluded by the specific procedural rules for appeals on sentencing upon request. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing upon request are inadmissible if grounds are generic or lack specific factual basis, resulting in the dismissal of the appeal and the award of costs to the appellant.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing appeal inadmissible grounds procedural law costs award

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 ss. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

ato il 18/07/1979 avverso la sentenza del 19/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. REMMAL Mourad ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Busto Arsizio gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 33.3333 di multa in relazione a una serie di ipotesi di traffico di sostanza stupefacente.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M