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Ordinanza — n. 15262/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to withdrawal, ordering costs under Art. 616 Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15262/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally withdrew the challenge on March 6, 2026. This withdrawal extinguished the procedural relationship and rendered the second-instance judgment final and unappealable. Consequently, the court ordered the appellant to pay the opposing party's costs and a fine of three thousand euros pursuant to Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 589, 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal extinguishes the procedural relationship and renders the judgment final; Article 616 mandates the imposition of costs and fines for inadmissibility in all cases, including those arising from withdrawal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of procedural relationship finality of judgment costs and fines inadmissibility of appeal protezione dei segni pubblici abuso della licenza e delle targhe reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Di Giuseppe Kevin; Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 6/03/2026 formale rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 589 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Di Giuseppe Kevin; Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 6/03/2026 formale rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
art. 591 cod. proc. pen
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
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Testo completo

posto da: DI GIUSEPPE KEVIN nato a SANT'OMERO il 17/04/1998 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Giuseppe Kevin; Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 6/03/2026 formale rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen. che comporta l'estinzione del rapporto processuale e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).

P.Q.M.

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