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Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments, deemed mere repetition of rejected appellate grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal challenged the reasoning regarding criminal liability for offenses under Articles 474-648 of the Penal Code. The court rejected this because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance or appeal, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility repetition of rejected arguments lack of specific critique Article 364 c.p.p. Article 370 c.p.p. contraffazione di merci ricorso per cassazione indicazioni nutrizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
Art. 517-ter cod. pen.
pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod.
Art. 474-648 cod. pen.
art. 517-ter cod. pen
pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod.
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Testo completo

posto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Campochiaro Enrico; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMai zki 2