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Ordinanza — n. 14938/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gennaro Giuliano inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant contested the reasoning of a liability judgment but failed to identify the precise elements of the criticism. Consequently, the court ruled that the appeal was generic and indeterminate, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism so that the reviewing judge cannot identify the issues raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds indeterminate criticism procedural requirements Cassazione supervision motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse da Gennaro Giuliano;ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a basedel giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MARIA DANIELA BORSELLINO