Cassation court dismisses appeal for lack of new grounds, citing repeated arguments already rejected on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was a mere repetition of arguments already raised and rejected by the Court of Appeal. The lower court had previously dismissed the claim of 'grossly false' counterfeiting, noting that while police experts identified the goods as counterfeit, this did not necessarily mean a medium consumer would perceive the fraud. Consequently, the court ruled that no new factual or legal issues were presented to justify reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are merely reiterative of those already discussed and rejected by the court of first instance or appeal, lacking any new elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: HOSSEN ZAKIR nato il 03/05/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zakir Hossen; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che si è espressamente pronunciata sul tema difensivo del " falso grossolano", ritenuto non meritevole di accoglimento evidenziando, con considerazione immune da manifesta illogicità, che la contraffazione dei beni messi in vendita dall'imputato era stata rilevata da soggetto esperto (teste di polizia giudiziaria) ma non apprezzabili ictu ocu/i da un consumatore medio (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre