Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding sentencing and statutory violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's sentencing based on the value of 25 electronic control units, arguing violations of specific criminal code articles and the Constitution. The court rejected these claims as lacking concrete opposition to the appellate court's reasoning and failing to address the specific circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 63, comma 3; Art. 99; Art. 648 cpv. cod. pen.; Art. 24 Cost.; An appeal is inadmissible if the grounds raised are not specific to the case, do not concretely oppose the lower court's reasoning, or refer to inconsequential circumstances regarding aggravating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: TAGLIALATELA MARIAROSARIA nato a NAPOLI il 11/09/1969avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mariarosaria Taglialatela; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente argomentato in fatto ed in diritto sulla provenienza delittuosa delle 25 centraline elettroniche valorizzando il numero delle stesse, la circostanza che si trattava di oggetti non di uso comune e che l'odierna ricorrente non aveva esibito alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza, così correlando tra loro ed in via logica le risultanze probatorie; osservato che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è del tutto aspecifico in quanto nulla oppone in concreto alla argomentazione spesa dalla Corte di appello in ordine al valore economico non modesto di 25 centraline elettroniche per autovettura; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 63, comma terzo e 99 cod. pen.
è parimenti privo di specificità limitandosi ad affermare che l'imputata è gravata da unico precedente penale di diversa indole (quando invece la Corte di appello ha affermato che la pregressa condanna era, invece, di natura specifica) ed operando un riferimento inconferente rispetto al caso di specie (per il quale non ricorre il concorso di circostanze aggravanti) alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q P.Q.M2026