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Ordinanza — n. 12418/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because partial withdrawal of appeal reasons creates res judicata on those points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12418/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant partially withdrew appeal grounds regarding the sentence, creating res judicata on those specific issues. The appellant argued the lower court failed to acquit under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court held that withdrawn appeal reasons cannot be re-litigated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Partial withdrawal of appeal reasons creates res judicata on those points, rendering cassation appeals challenging them inadmissible.

Parole chiave

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res judicata partial withdrawal appeal reasons cassation inadmissibility criminal procedure code ritiro dell'azione giudiziaria abbandono del procedimento disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: Calabrese Andrea nato a FOGGIA il 03/04/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; 1/9'-RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Andrea Calabrese avverso la sentenza con cui in data 11.4.2025 la Corte d'appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Teramo del 19.10.2023, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in quattro anni e sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per i reati di furto aggravato, detenzione e porto di materiale esplodente e attentato a impianti di pubblica utilità;

Lette, altresì, le conclusioni della parte civile Poste Italiane s.p.a., trasmesse in data 17.12.2025; Premesso che nel giudizio di secondo grado i difensori di Calabrese hanno rinunciato ai motivi d'appello, ad eccezione di quelli concernenti la pena, che quindi è stata rideterminata nei minimi edittali; Rilevato che, con il ricorso per cassazione, la sentenza d'appello è stata censurata per non aver pronunciato l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delles ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Aggiunto che non può essere disposta la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio;

P.Q.M.

D P.Q.M