Italian court dismisses appeal as repetitive grievances already rejected by appellate court without new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules regarding oral statements and failed to properly evaluate evidence and aggravating circumstances. The court rejected these claims as merely repetitive grievances already dismissed in the second instance, noting the lower court had adequately addressed each specific complaint with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 500, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 628, comma 1 e 3, n. 1, cod. pen.: An appeal consisting solely of reiterating grievances already rejected in the second instance without presenting new legal arguments or challenging the reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZASul ricorso proposto da:Ameur Samir Ben Hedi nato a (TUNISIA) il 08/12/1985avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ben Hedi Samir Ameur,ritenuto che i motivi di ricorso, che tutti deducono il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente:- il primo, all’utilizzabilità del verbale di denuncia orale resa dalla persona offesaper mancanza delle condizioni richieste dall’art. 500, comma 4, cod. proc. pen.;- il secondo, alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio diresponsabilità a carico del ricorrente;- il terzo, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’usodell’arma di cui all’art. 628, comma 1 e comma 3, n. 1, cod. pen.,sono non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali, giuridicamenteineccepibili e prive di vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito,non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro formulata in modo generico,in assenza di confronto con la motivazione;che il giudice adito ha adeguatamente espresso il proprio convincimento in ordinea ciascuna doglianza (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata, conriferimento alla valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali acquisite alfascicolo per il dibattimento, giustificata da elementi concreti dai quali desumere lasussistenza di pressioni e intimidazioni a danno della persona offesa; pag. 2 in ordine allaricostruzione dei fatti secondo le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili epuntuali, e alla responsabilità del ricorrente; infine, si veda pag. 3 con riguardoall’accertamento dell’aggravante dell’uso dell’arma, ritenuta configurabile in entrambi i gradidi giudizio sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e del referto medico attestanteferite da taglio);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI