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Ordinanza — n. 12271/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments without proving decisive impact of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12271/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant merely reiterated arguments already rejected by the appellate court without demonstrating their decisive nature. The applicant failed to prove that excluding specific witness statements would alter the overall evidentiary balance or the conviction's foundation. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the applicant to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grievances already dismissed by the appellate court without specifically demonstrating the decisive impact of the contested evidence on the final judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative argument decisive evidence prova di resistenza evidentiary balance procedural costs Cassazione Roma censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo
(Fattispecie in tema di acquisizione di elementiistruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.
Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

ORDINANZASul ricorso proposto da:Lupu Vitalie nato in (MOLDAVIA) il 15/01/1980avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Vitalie Lupu,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di violazione di leggepenale sostanziale e processuale, nonché il vizio di contraddittorietà dellamotivazione in ordine all’utilizzabilità e alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui agliartt. 110, 81, 648, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni specificamente dirette a dare rispostaalla questione sollevata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnatacon riferimento alla valutazione degli elementi del compendio probatorio, conparticolare attenzione ai riscontri impiegati a conferma delle dichiarazioni delBucataru, tra i quali quanto direttamente percepito dagli operanti all’atto del lorointervento), risolvendosi in una doglianza caratterizzata anche da manifestainfondatezza, in quanto diretta a censurare un vizio che non emerge dal testo dellamotivazione e che non può essere censurato in questa sede;considerato, con specifico riferimento all’eccezione d’inutilizzabilità delledichiarazioni rese da Bocataru, costituisce pacifico orientamento di questa Cortequello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazionecon cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne ladecisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementiistruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02;

Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218 – 01). Nel caso in esame ilricorrente ha esposto le ragioni per cui le dichiarazioni in questione dovesseroritenersi inutilizzabili, ma non ha illustrato l'incidenza della loro eventualeeliminazione dal complessivo compendio probatorio, non precisando se, dalla loroespunzione, le residue risultanze risultassero o meno sufficienti a confermare ilconvincimento raggiunto dai giudici. Precisazione tanto più necessaria, ove siconsideri che la corte di appello ha specificato che l’affermazione di responsabilitànon si fondava solo su quelle dichiarazioni, ma anche su quanto direttamentepercepito dalla polizia giudiziaria);rimarcato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisioneha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI