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Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late citation nullity not raised by defense counsel at first opportunity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11546/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Concetta Alberti's appeal against the Court of Appeal of Catania, ruling the appeal manifestly unfounded. The defense failed to raise the nullity of the defendant's late citation during the first available procedural opportunity on July 3, 2025. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to order Alberti to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 161 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Late citation of the accused does not constitute a lack of citation but creates a general nullity subject to intermediate regime, requiring the defense to raise the objection at the first available procedural opportunity.

Parole chiave

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late citation nullity intermediate nullity regime first procedural opportunity defense counsel duty Article 616 c.p.p. eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 161 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 i 5 4 6 26ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3878/2026 MARIA SILVIA GIORGI CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO - Relatore - R.G.N. 30688/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBERTI CONCETTA nato a CATANIA il 16/12/1973 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG. 30688/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato atteso che la tardività della citazione dell'imputato non integra un'ipotesi di mancata citazione dello stesso, ma determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore (dagli atti si evince che all'udienza del 3 luglio 2025 la nullità non è stata eccepita dal difensore); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M