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Ordinanza — n. 11468/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as ground merely repeats lower court's already examined and rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to apply this mitigation. The Court ruled that the appellant's arguments were merely a repetition of grievances already examined and dismissed by the Court of Appeal, which had correctly assessed the facts regarding the detainee's potential absence during a work shift.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces grievances already examined and rejected by the lower court without presenting new elements or legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grievances non-punishment mitigation particular triviality court costs and fine aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 4 6 2 6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3769/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29826/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);

Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M