Italian Supreme Court dismisses appeal as ground merely repeats lower court's already examined and rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the lower court failed to apply this mitigation. The Court ruled that the appellant's arguments were merely a repetition of grievances already examined and dismissed by the Court of Appeal, which had correctly assessed the facts regarding the detainee's potential absence during a work shift.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it merely reproduces grievances already examined and rejected by the lower court without presenting new elements or legal arguments.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 1 1 4 6 2 6 ANGELO COSTANZO - Presidente - Ord. n. sez. 3769/2026 MARIA SILVIA GIORGI - Relatore - CC - 06/03/2026 RICCARDO AMOROSO R.G.N. 29826/2025 PIETRO SILVESTRI FEDERICA TONDIN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IGNOTI TRIFONE nato a RUTIGLIANO il 14/06/1976 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 29826/2025 D'Ignoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello la quale, con motivazione coerente e immune da censure, ha valorizzato la circostanza che l'imputato, ove non fosse intervenuto il controllo, sarebbe rimasto lontano dal luogo della detenzione per un intero turno lavorativo (pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M