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Ordinanza — n. 11082/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11082/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Manolo Hudorovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's confirmation of convictions for theft and fraud, arguing a defect in the reasoning regarding his personal recognition. The Court rejected this claim because the appeal was generic and failed to demonstrate that the lower court's silence on a specific argument rendered the decision logically incompatible with the adopted ruling.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate that the lower court's decision is logically incompatible with the arguments presented, particularly when the appeal does not specifically address the decisiveness of the omitted points.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds cassation procedure defect in reasoning criminal conviction spese di difesa difetto di motivazione domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MANOLO nato a SEGRATE il 08/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Manolo Hudorovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -- 11082.Composta da: MARIA TERESA BELMONTE - Presidente - Ord. n. sez. 3103/2026 ALESSANDRINA TUDINO CC - 25/02/2026 MICHELE CUOCO - Relatore - R.G.N. 37783/2025 CARLO RENOLDI GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC MANOLO nato a SEGRATE il 08/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Manolo Hudorovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M