Cassation appeal dismissed as inadmissible for procedural defects and lack of legal qualification grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for a reduction in sentence, but the Court found the lower court correctly applied statutory increases for continuous offenses. Consequently, the appeal was rejected for failing to meet the specific grounds required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence of punishment is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the act, or the illegality of the penalty, and if it is not based on a defect of motivation.
Parole chiave
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LINI ORDINANZA Adorno Luca nato a AGRIGENTO il 12/07/1986 avverso la sentenza del 20/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Agrigento; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Adorno Luca la pena di anni tre di reclusione ed euro 2667,00 di multa, così determinata pena base per il reato più grave di cui all’art. 648 cod. pen., anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 3000,00 di multa, aumentata per la continuazione per il reato di cui all’art. 23, comma 1, n. 2 e 3 della legge n. 110 del 1975, di otto mesi di reclusione ed euro 500 di multa, aumentata di due mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 697 cod. pen. Ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che, in base al’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Tribunale di Agrigento -diversamente da quanto dedotto dalla difesa - ha correttamente applicato l’aumento per la continuazione in ordine al reato di cui all’art. 697 cod. pen, punito con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda; che, dunque, nel caso di specie non si è in presenza di una pena illegale ben potendo il giudice stabilire l’aumento sulla sola pena detentiva, in conformità a Sez.
U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273750 – 01 (che in motivazione ha affermato che «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l'aumento sia dell'una che dell'altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l'arresto o l'ammenda)»; che per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d