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Ordinanza — n. 9727/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing judgment dismissed as inadmissible due to procedural error under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a sentencing judgment rather than a conviction judgment. The appellant argued for leniency and continuity of crimes, but the Court noted that post-settlement appeals are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or sentencing illegality. Since the appellant failed to meet these narrow criteria and did not act without fault, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. Appeals against sentencing judgments are inadmissible unless they concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between plea and sentence, legal qualification errors, or sentencing illegality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment appeal plea bargain limitations procedural fault requirement costs of inadmissible appeal commisurazione della pena per traffico di stupefacenti formazione di una pena complessiva adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSACCO FRANCESCO nato a BARI il 07/05/1981 avverso la sentenza del 17/07/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Losacco Francesco, a cui è stata applicata la pena da lui richiesta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'originaria imputazione - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizio della motivazione con riguardo, in particolare, alla congruità della pena e alla riunione sotto il vincolo della continuazione dei reati contestati.

Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.); che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presid