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Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals challenging criminal conviction and sentence in a plea agreement are inadmissible for lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9689/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Drago and Privitera inadmissible, upholding the Second Instance Court's reduction of their sentences. The appellants argued for a different qualification of the criminal facts, but the Court found no grounds related to the formation of the party's will or the prosecutor's consent required for admissibility in plea agreement cases. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea agreement proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible only if they concern the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling; appeals challenging the qualification of the criminal facts are inadmissible.

Parole chiave

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criminal plea agreement inadmissible appeal formation of will prosecutor consent criminal procedure code sentencing reduction procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAGO ANTONINO nato a CATANIA il 23/01/2003 PRIVITERA SIMONE ANTONIO nato a CATANIA il 07/03/2005 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catania del 1° luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania il 27 gennaio 2025, ha rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa ciascuno la pena a carico di Antonino Drago e Simone Antonio Privitera, ritenuti colpevoli del reato di cui agli art. 110, 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Catania 1'8 ottobre 2024. Rilevato che i ricorsi, con cui si censura l'erronea qualificazione del fatto di reato, sono inammissibili, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Aspetti, questi, che non si ravvisano nei presenti ricorsi. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.