Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9648/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Gianluca Puglisi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in assessing the credibility of a photographic identification, but the court found these claims merely repetitive of arguments already dismissed on appeal. Consequently, the court rejected the appeal because the second instance judgment was legally sound and the new arguments lacked substantive merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already disallowed in the second instance without presenting new, substantiated legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative arguments credibility assessment photographic identification Court of Cassazione inverosimiglianza delle persecuzioni esame grafologico esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI GIUSEPPE GIANLUCA nato a CATANIA il 01/10/1993 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Gianluca Puglisi, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e altresì manifestamente infondato, giacché la censura si rivolge alla motivazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia risulta lineare, esaustiva, giuridicamente conforme ai principi di legittimità e priva di vizi logici censurabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la corte d'appello illustra le ragioni per le quali ritenere attendibile il riconoscimento effettuato dal teste Evete, anche in considerazione della presenza di altre fotografie a riproduzione delle effigi di soggetti molto somiglianti al ricorrente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 mar