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Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of admissible grounds against plea bargain verdicts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9558/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant failed to raise any of the specific grounds permitted against a plea bargain verdict. The appellant argued that the lower court ignored potential acquittal elements, but the Court held that only defects regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality are admissible in such cases. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain verdicts are strictly limited to defects concerning the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, legal qualification errors, or sentencing illegality; appeals raising other issues, such as omitted acquittal elements, are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain verdict inadmissible appeal procedural defects legal qualification error Cassation appeal prova liberatoria esenzione dalla pena indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 86
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAMI ABDELKARIM nato il 29/01/1979 avverso la sentenza del 04/06/2025 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO; Rilevato che Karami Abdelkarim — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.